(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.
L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno.
La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
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(5) Il progresso tecnologico ha contribuito all’espansione del mercato dei beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi.
Alla luce del numero crescente di tali dispositivi e della loro diffusione in rapido aumento tra i consumatori, occorre un’azione a livello dell’Unione per garantire che sussista un livello elevato di protezione dei consumatori e per aumentare la certezza giuridica per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti di vendita di tali prodotti.
Una maggiore certezza del diritto contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei consumatori e dei venditori.
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(48) Per quanto concerne il ripristino della conformità dei beni, il consumatore dovrebbe poter scegliere tra la riparazione e la sostituzione.
Il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti.
La scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione dovrebbe essere limitata solo nei casi in cui l’opzione scelta sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico o imponga al venditore costi che sarebbero sproporzionati, rispetto all’altra opzione disponibile.
Ad esempio, sarebbe sproporzionato chiedere la sostituzione di un bene lievemente graffiato qualora tale sostituzione comporti costi notevoli mentre, e il graffio possa essere facilmente riparato.
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(70) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita transfrontaliera di beni nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del fatto che questi non sono in grado singolarmente di far fronte alla frammentazione giuridica garantendo la coerenza del proprio diritto con quelli degli altri Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione rimuovendo i principali ostacoli di diritto contrattuale attraverso la piena armonizzazione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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